Art. 2.
(Definizione semplificata dei procedimenti).

      1. Il pubblico ministero, quando non ritiene di dover richiedere il decreto di archiviazione in relazione a taluno dei reati di cui all'articolo 1 e ritiene che possa farsi luogo alla definizione semplificata del procedimento, chiede la fissazione dell'udienza al giudice dell'udienza preliminare della sezione stralcio, che la dispone.
      2. Nel procedimento relativo all'udienza fissata ai sensi del comma 1 del presente articolo, si osservano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

 

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